avv. Roberto Tosetto
La Corte di Cassazione, con la sentenza 31/03/2023 n. 9095, ha stabilito che non può essere applicato al lavoratore disabile il periodo di comporto per malattia (cioè, il periodo in cui il lavoratore malato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro) previsto dalla contrattazione collettiva per la generalità dei lavoratori.
Infatti, poiché il lavoratore disabile è esposto, rispetto a un lavoratore non disabile, ad un maggiore rischio di assenze dovute a una malattia collegata alla sua disabilità, costituisce discriminazione indiretta in ragione della disabilità la fissazione di un unico termine di comporto, identico sia per disabili che per non disabili.
Tali principi discendono dalla Direttiva dell’Unione Europea 2000/78 (applicata in Italia con il d.lgs. 216/2003), finalizzata a garantire ed attuare il principio di parità di trattamento rispetto a varie condizioni della persona, tra cui anche l’handicap.
La tutela riguarda non solo i lavoratori che presentano condizioni di disabilità o di handicap certificati (ai sensi della legge 68/1999 o della legge 104/1992), ma tutti i lavoratori che si trovino nella condizione di disabilità secondo i principi stabiliti dal diritto comunitario, cioè «ogni limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali o psichiche di lunga durata che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione dell’interessato alla vita professionale su base di parità con gli altri lavoratori».
Con la successiva sentenza 22/05/2024 n. 14316, la Corte di Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro che conosca la situazione di invalidità del dipendente, oppure che possa conoscerla agendo con diligenza, per poter sostenere il carattere non discriminatorio del licenziamento per superamento del periodo di comporto, deve essersi attivato in collaborazione col lavoratore, per accertare se le assenze per malattia conseguano o non alla sua condizione di disabilità, adottando in caso positivo accomodamenti ragionevoli per evitare il licenziamento, quali ad es., l’allungamento del periodo di comporto o l’esclusione dal computo dello stesso delle assenze per malattia derivante dalla disabilità.
Studio Legale Associato
Bembo Pettoello Tosetto
CF e Partita IVA 04162230231
I soci e i collaboratori dello Studio sono iscritti all’Ordine degli Avvocati di Verona
Lo Studio è un’associazione tra professionisti, iscritta con il numero 104 all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Verona
Sede:
Via dei Montecchi, 9 – 37122 Verona
Orari:
Lunedì-Venerdì
8.00-13.00 e 14.30-18.30
Contatti:
tel: +39 045-8034096
tel: +39 045-8003426
email: segreteria@studiomeduri.it
PEC: studiolegalebpt@pec.it