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La sede della conciliazione sindacale

avv. Roberto Tosetto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10065 del 15/04/2024, ha affermato il principio per cui le conciliazioni con assistenza sindacale (ai sensi dell’art. 411 c.p.c. e dell’art. 2113 c.c.), ai fini della loro validità, richiedono non solo che il sindacalista abbia effettivamente prestato l’assistenza al lavoratore, ma anche che sia sottoscritto presso la “sede sindacale”, escludendo che sia valida la conciliazione sottoscritta presso la sede aziendale.

Secondo la sentenza, la “sede sindacale” indicata all’art. 411 c.p.c. fa riferimento non solo all’attività di assistenza che deve svolgere il sindacalista, ma anche al luogo in cui viene raggiunto l’accordo, senza prevedere possibili sedi equipollenti. La sede sindacale, intesa come luogo fisico in cui viene sottoscritta la conciliazione, è finalizzata ad assicurare al lavoratore un ambiente neutro, estraneo al dominio e all’influenza del datore di lavoro. 

Pertanto, la sede dell’azienda non può essere considerata come un luogo valido per la conciliazione ex art. 411 c.p.c., in quanto luogo privo di quel carattere di neutralità indispensabile per assicurare, unitamente all’assistenza del sindacalista, la libera determinazione da parte del lavoratore.

20 novembre 2024

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