avv. Roberto Tosetto
La Corte di Cassazione, a partire della sentenza 06/09/2022, n. 26246, ha stabilito che il termine di prescrizione dei crediti retributivi decorre dal momento della cessazione del rapporto per tutti i rapporti assoggettati alla disciplina sul licenziamento prevista dall’art. 18 Stat. Lav. (successivamente alle modifiche introdotte dalla legge 92/2012 – riforma Fornero) e per quelli disciplinati dal d.lgs. 23/2015 (Jobs act).
Rispetto ai rapporti di lavoro per i quali il licenziamento illegittimo è disciplinato dall’art. 18, fino alla riforma “Fornero” era pacifico che la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorresse durante il rapporto, trattandosi di rapporti assistiti dalla c.d. “stabilità reale”, in quanto, in caso di licenziamento illegittimo, l’unica conseguenza prevista dalla norma era la reintegrazione nel posto di lavoro (oltre al pagamento delle retribuzioni arretrate).
Ciò a differenza dei rapporti alle dipendenze delle piccole aziende (meno di 15 dipendenti), il cui licenziamento era disciplinato dalla legge 604/66, che prevede un indennizzo tra 2,5 e 6 mensilità. In questi casi, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, come sancito dalla Corte Costituzionale con le sentenze 63/1966 e 174/1972.
La riforma “Fornero” ha modificato l’art. 18 Stat. Lav., prevedendo che, in caso di licenziamento illegittimo, solo in alcune ipotesi si applica la reintegrazione nel posto di lavoro, mentre in altre ipotesi è prevista una tutela esclusivamente risarcitoria.
Ai rapporti sorti dopo il 7 marzo 2015, si applica la disciplina del “Jobs act” (d.lgs. 23/2015), il quale prevede, nella generalità dei casi, il risarcimento del danno e, solo in specifiche ipotesi, la reintegrazione.
Rispetto ai rapporti disciplinati dall’art. 18 Stat. Lavoratori, si era posto il dubbio se potesse ancora sostenersi che la prescrizione decorra durante il rapporto, a fronte di una normativa sui licenziamenti che non garantisce più necessariamente la c.d. stabilità reale, proprio perché la conseguenza del licenziamento illegittimo non era più unicamente la reintegrazione.
La Corte di Cassazione, con un orientamento avviato a partire dalla sentenza 26246/2022 (confermato dalle sentenze successive) ha chiarito che, a fronte delle modifiche introdotte dalla riforma Fornero, anche nei rapporti disciplinati dall’art. 18 Stat. Lav., la prescrizione decorre a partire dalla cessazione del rapporto.
La Cassazione ha precisato che anche per i rapporti di lavoro disciplinati dal Jobs act, la prescrizione decorre solo dalla fine del rapporto.
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