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NASPI e sentenza di reintegrazione

avv. Giovanni Pettoello

A seguito di un licenziamento, è (buona) abitudine del lavoratore quella di chiedere all’INPS la NASPI (cioè l’indennità mensile di disoccupazione).

Se il licenziamento è illegittimo, e se il lavoratore decide di impugnarlo, può (nei casi previsti dalla legge) ottenere dal Tribunale una sentenza che ordini all’azienda di reintegrarlo.

Nella maggior parte dei casi, però, l’ordine di reintegrazione non viene materialmente eseguito: prevalentemente perché il lavoratore preferisce farsi versare dall’azienda l’indennità sostitutiva (pari a 15 mensilità di retribuzione); in altri casi perché magari l’azienda nel frattempo chiude, è fallita, o per altri motivi.

In questi casi, l’INPS sosteneva che comunque, a fronte della sentenza che sanciva il diritto alla reintegrazione, ciò facesse venire meno lo stato di disoccupazione del lavoratore e che questi fosse quindi obbligato a restituire quanto ricevuto per la NASPI dopo il licenziamento.

Il risultato era paradossale, e decisamente penalizzante per il lavoratore, il quale, dopo avere subìto un licenziamento ingiusto, ed avere dovuto affrontare un contenzioso spesso lungo e dispendioso per fare valere i propri diritti, si vedeva arrivare, a distanza di anni, la richiesta dell’INPS di restituire quanto a suo tempo ricevuto per la NASPI, nonostante – si ribadisce – egli fosse, materialmente, rimasto disoccupato per il periodo in questione.

A questa situazione hanno ora posto rimedio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 23476/2025, hanno chiarito che “la permanenza dello stato di disoccupazione … non è esclusa dalla sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro e di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate medio tempore, se definitivamente non eseguita. Solo la effettiva riattivazione del rapporto e la corresponsione delle retribuzioni determinano il venir meno dello stato di disoccupazione involontaria, legittimando la pretesa restitutoria dell’INPS”.

In altre parole, in tutti i casi in cui la sentenza di reintegrazione sia rimasta, di fatto, non eseguita, il dato rilevante è che lo stato di disoccupazione non è materialmente venuto meno e l’INPS non può esigere la restituzione della NASPI pagata al lavoratore.

Il medesimo principio si applica, secondo altra recentissima sentenza delle Sezioni Unite (la n. 23876/2025) per l’ipotesi in cui il Giudice accerti l’illegittimità di un contratto a termine, ordinando all’azienda di ricostituire il rapporto di lavoro; anche in questo caso, il lavoratore ha diritto di trattenere quanto ricevuto a titolo di NASPI, se e fino a quando il rapporto di lavoro non venga effettivamente (non solo sulla carta) ripristinato.

3 ottobre 2025

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