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Jobs Act, licenziamenti illegittimi piccole imprese: addio al limite di 6 mensilità per risarcimento con sentenza Corte Costituzionale

avv. Roberto Tosetto

La Corte Costituzionale, con la sentenza 118/2025, ha dichiarato illegittimo l’art. 9 del d.lgs. 23/2015 (Jobs act) nella parte in cui prevede il limite massimo di 6 mensilità per il risarcimento dovuto in caso di licenziamento illegittimo nei confronti di lavoratori dipendenti delle “piccole imprese” (cioè, i datori di lavoro con non più di 15 dipendenti nella sede di lavoro o con non più di 60 a livello nazionale).

Facciamo un riepilogo essenziale della disciplina in questione.

  1. Il d.lgs. 23/2015, salvi i casi specifici in cui è riconosciuta la tutela reintegratoria, in ipotesi di licenziamento ingiustificato intimato da un’azienda che superi i requisiti occupazionali sopra indicati (più di 15 dipendenti nella sede di lavoro o più di 60 complessivamente), prevede un indennizzo tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità (della retribuzione utile per il TFR).
  2. In caso di licenziamento illegittimo per vizi procedurali (motivazione generica o violazione del procedimento disciplinare), il limite dell’indennizzo è tra 2 e 12 mensilità.
  3. Per quanto riguarda l’offerta di conciliazione, finalizzata ad evitare un contenzioso sul licenziamento ed esente da oneri fiscali e contributivi, la legge prevede l’importo fisso di una mensilità per anno di anzianità, tra un minimo di 3 ed un massimo di 27 mensilità.

Per le “piccole imprese”, l’art. 9 prevede che i limiti di cui sopra siano dimezzati e che l’indennizzo non potesse superare, in ogni caso, le 6 mensilità.

Quindi, per un licenziamento illegittimo, l’indennizzo poteva essere contenuto entro una forbice tra 3 e 6 mensilità (in caso di vizi procedurali, la forbice era tra 1 e 6 mensilità).

La Corte costituzionale, richiamando le proprie precedenti pronunce sul Jobs act (che già avevano ravvisato profili di illegittimità relativi alle norme in questione), ha ribadito che il giudice, a fronte di un licenziamento illegittimo, deve poter determinare un indennizzo adeguato alla specificità del caso concreto, tale per cui il risarcimento sia congruo per il lavoratore e possa avere un’efficacia deterrente per il datore di lavoro.

Secondo la Corte, il contenimento dell’indennizzo a carico delle “piccole imprese” entro la ridotta forbice tra 3 e 6 mensilità impedisce di adeguare il risarcimento al caso concreto.

Rimuovendo il limite massimo delle 6 mensilità e mantenendo il dimezzamento rispetto ai risarcimenti previsti per i licenziamenti intimati dalle imprese di maggiori dimensioni, il nuovo regime dei licenziamenti per le “piccole imprese” è il seguente:

  • indennizzo tra 3 e 18 mensilità in caso di licenziamento ingiustificato (cioè, privo dei requisiti di giusta causa o giustificato motivo)
  • indennizzo tra 1 e 6 mensilità in caso di licenziamento illegittimo per vizi procedurali
  • offerta di conciliazione pari a 0,5 mensilità per anno di anzianità, tra un minimo di 1,5 e un massimo di 13,5 mensilità.

La determinazione dell’indennizzo, tra i limiti minimo e massimo, va compiuta in base ai criteri previsti dall’art. 8 legge 604/66: anzianità aziendale, numero dei dipendenti e dimensioni economiche dell’impresa, condotta e condizioni delle parti.

Per inciso, va ricordato che rimane la possibilità di ottenere la reintegrazione, anche nelle aziende di piccole dimensioni, a fronte di licenziamenti che presentino vizi di particolare gravità (discriminatori, ritorsivi, ecc.).

Peraltro, la Corte costituzionale ha ribadito che la diversificazione della tutela in caso di licenziamento illegittimo non può restare ancorata al solo criterio del numero dei dipendenti dell’impresa (ritenuto ormai anacronistico, nell’attuale quadro tecnologico e finanziario), essendo necessario far ricorso anche ad altri criteri come i dati di fatturato o di bilancio (ha richiamato alcune norme comunitarie ed il codice della crisi d’impresa). Al riguardo, ha invitato il legislatore ad intervenire.

Aspettando un intervento di legge che razionalizzi la disciplina sui licenziamenti (attualmente alquanto complessa), resta il fatto che, da oggi,  la tutela contro i licenziamenti illegittimi intimati dalle “piccole imprese” è cambiata in modo significativo, in quanto il limite massimo dell’indennizzo, a seconda del caso concreto, può arrivare a 18 mensilità.

Questa pronuncia riguarda il solo d.lgs. 23/2015, applicabile ai rapporti di lavoro istaurati dal 07.03.2015.

Per i rapporti di lavoro iniziati prima, alle dipendenze di “piccole imprese”, la disciplina è quella dell’art. 8 legge 604/66, che prevede un indennizzo tra 2,5 e 6 mensilità.

È probabile che venga sollevata analoga questione di illegittimità costituzionale e che, salvo interventi del legislatore, la Corte si pronunci anche su questa norma. In questo caso, però, se viene rimosso il limite delle 6 mensilità, non è previsto dalla norma un altro limite massimo, che forse potrebbe essere ricavabile in via interpretativa.

Altrimenti, è anche possibile che la giurisprudenza (Corte di Cassazione o giudici di merito), partendo dalle considerazioni che hanno indotto la Corte Costituzionale a dichiarare l’illegittimità del regime previsto dal Jobs Act, giunga “autonomamente” (con un’interpretazione costituzionalmente orientata) a rimuovere il tetto delle sei mensilità anche per i lavoratori delle piccole imprese assunti prima del 07.03.2015.

Siamo, però, nel campo delle ipotesi; occorrerà attendere, per capire concretamente cosa accadrà.

 

 

(immagine puramente descrittiva, creata con Imagen di Gemini – AI)

 

23 luglio 2025

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